Gruppi di imprese in cerca di certezze sull’utilizzo della maggiorazione del 20% per i nuovi assunti nell’ambito della «falcidia di gruppo». Non convince un esempio contenuto nella relazione illustrativa al Dm 25 giugno 2024 (il decreto attuativo) e ripreso sinteticamente dalla circolare n. 1/E/2025, paragrafo 3.2, già criticato da Assonime nella propria circolare 3/2025.
In sintesi, l’articolo 5, comma 8, del Dm 25 giugno 2024, che disciplina la modalità di calcolo del beneficio per il gruppo interno, prevede che il costo teoricamente agevolabile debba essere ulteriormente ridotto di un importo percentuale che tenga conto dell’incidenza calcolata per teste della riduzione del numero di lavoratori delle società del gruppo (falcidia di gruppo, che si aggiunge a quella individuale).
Tale rapporto è calcolato come segue (per le definizioni si veda l’articolo 1, comma 1, lettere i e l, del decreto attuativo):
1 decremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società del gruppo interno (sommatoria delle differenze, se negative, tra il valore puntuale dei lavoratori subordinati alla chiusura del periodo agevolato e la media di detti lavoratori del periodo precedente);
2 incremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società a cui spetta la maggiorazione del costo (sommatorie delle differenze, se positive, tra il valore puntuale dei lavoratori subordinati alla chiusura del periodo agevolato e la media di detti lavoratori del periodo precedente).
Questo rapporto inquadra la falcidia di gruppo che ha l’obiettivo di ridurre in modo proporzionale l’agevolazione per tutte le società del gruppo con un incremento occupazionale complessivo se almeno una delle società del gruppo ha un decremento occupazionale complessivo.
Commentando il rapporto sopra indicato, la relazione illustrativa propone un esempio numerico in cui prospetta un’opinabile soluzione operativa, secondo cui al numeratore deve essere inserito non già «il decremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società del gruppo interno», bensì il numero delle cessazioni dei rapporti di lavoro (ad esempio dei licenziamenti) delle singole società del gruppo interno. In altri termini, ad esempio, se una società nel 2024 ha licenziato 10 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (con contratto in essere nel 2023) ma ha anche assunto 11 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, secondo l’Agenzia al numeratore occorre indicare 10, laddove seguendo l’interpretazione che pare più corretta non vi sarebbe decremento occupazionale e quindi si dovrebbe indicare 0.
Come si evince dal semplice esempio, aderendo alla tesi della relazione illustrativa si applicherebbe la «falcidia di gruppo», riducendo l’agevolazione delle imprese del gruppo, pur in assenza di singole società del gruppo con un decremento occupazionale complessivo; il che stonerebbe, anche a livello normativo, con la medesima situazione che si verifica per una società che operi a livello individuale.
In proposito, Assonime ha evidenziato che «questa diversa impostazione comporta che i licenziamenti assumono tout court rilevanza a prescindere dal fatto che queste variazioni negative del livello occupazionale siano state controbilanciate da un numero di assunzioni tali da far emergere comunque un incremento occupazionale presso la medesima società»: appare quindi urgente un intervento ufficiale prima del pagamento delle imposte a saldo 2024.